La valutazione degli alunni

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun campo di esperienza, è collegiale.
La valutazione tiene conto dei momenti significativi del processo di apprendimento del bambino/a dai 3 ai 5 anni, attraverso l’evolversi delle dinamiche dei comportamenti e degli apprendimenti.
Al fine di monitorare il processo evolutivo dei bambini e di  valutare le competenze raggiunte, i docenti si avvalgono dei seguenti strumenti  e sistemi di lavoro:

ASPETTI  VALUTATI

  1. Rilevazione della situazione iniziale (anamnesi in ingresso)
  2. Interesse rispetto alle proposte didattiche ed alle metodologie adottate
  3. Progressiva costruzione del pensiero autonomo
  4. Conoscenze acquisite rispetto al sé ed agli altri
  5. Interazione e comunicazione
  6. Situazione finale

STRUMENTI PER LA VERIFICA

  1. Osservazione del gioco spontaneo, delle attività guidate e delle attività organizzate
  2. Osservazione  dell’evoluzione personale  delle abilità, conoscenze e competenze raggiunte dal singolo bambino/a sia nella vita relazionale sia individuale
  3. Schede e materiali strutturati e non strutturati
  4. Item per i bambini/e di 5 anni per la compilazione del profilo in uscita

MODALITÀ DI VERIFICA

  1. Confronto fra docenti  sugli aspetti e sulle problematiche emergenti all’interno della sezione
  2. Confronto fra docenti di più sezioni ed esperti dei Progetti, per le diverse fasce di età

VERIFICA DEL PERCORSO

1 Confronto narrativo e/o strutturato fra i docenti sugli aspetti e sulle problematiche relative alla propria attività didattica e relazionale (approcci metodologici/scambio di esperienze esplorative (best practices)

2

Risposte”  dei bambini/e alle proposte didattiche (raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati)

3

Profili finali per i bambini di 3 e 4 anni (schede di riepilogo delle osservazioni/rilevazioni emerse; check-list , griglie

4

Somministrazione di uno screening orientativo per i bambini di 5 anni, al fine della compilazione del profilo in uscita

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente, ovvero collegialmente, dai docenti contitolari della classe. Nel corso di ogni quadrimestre i docenti curano la registrazione di informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno. La valutazione viene determinata sulla base dei seguenti indicatori che corrispondono ai livelli di apprendimento previsti dalla Nuova Normativa sulla Valutazione da applicare dall’a.s. 2021/2022 secondo il criterio della gradualità:

Voti

% prove oggettive

DESCRITTORI

Livello di apprendimento

10

98-100

Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari

Avvio di un metodo di lavoro autonomo e personale

Avanzato

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità

9,5

93–97

9

88–92

Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari

8,5

83–87

Conseguimento completo degli obiettivi disciplinari

Intermedio

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo

8

78–82

7,5

73–77

Conseguimento complessivo degli obiettivi disciplinari

7

68–72

6,5

63–67

Conseguimento essenziale degli obiettivi disciplinari

Base

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità

6

58 – 62

5,5

53-57

Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari

In via di prima acquisizione

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente

5

48-52

Conseguimento di alcuni obiettivi disciplinari

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Le indicazioni del D.lgs 13 aprile 2017, n.62 (decreto attuativo della Legge 107/2015) fornisce opportune specificazioni al riguardo.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è responsabilità del Consiglio di classe con la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio di Classe opera nell’ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei Docenti.
Come per la scuola Primaria, nel corso di ogni quadrimestre i docenti devono avere cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, di attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero, al fine di favorire il successo formativo.
Il Collegio dei Docenti ha adottato i seguenti criteri di valutazione:

Voti

% prove oggettive

DESCRITTORI

LIVELLO DI COMPETENZE

10

98-100

Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari
Elaborazione
di un metodo di lavoro approfondito
e personale

Avanzato
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze ed abilità; propone e sostiene le proprie opinioni  e assume in modo responsabile decisioni consapevoli

9,5

93 – 97

9

88 – 92

Conseguimento completo e sicuro  degli obiettivi disciplinari

Intermedio
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite

8,5

83 – 87

8

78 – 82

Conseguimento completo degli obiettivi disciplinari

7,5

73 – 77

7

68 – 72

Conseguimento complessivo degli obiettivi disciplinari

Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese

6,5

63 – 67

6

58 – 62

Conseguimento essenziale degli obiettivi disciplinari

Iniziale
L’alunno/a se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

5,5

53 – 57

Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari

5

48- 52

Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari

Mancato raggiungimento degli obiettivi

4,5

43-47

4

0-42

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.lgs. n.62/2017.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il voto dell'insegnante di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) è espresso secondo quanto previsto  dal punto 2.7 del DPR del 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le Attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (AIRC), per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante ai fini dell’ammissione alla classe successiva, diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale. Condizioni per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo grado saranno le seguenti:
a) aver frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa. (D.lgs. n. 62/2017). Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
b) non aver riportato valutazioni insufficienti in n. 5 o più discipline o gravemente insufficienti in n. 3 o più discipline (delibera n. 27 del Collegio Docenti Unitario del 29.10.2019)
c) in caso di deroga alle insufficienze plurime, aver frequentato con impegno i percorsi di recupero attivati dalla scuola
d) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato prevista dall’art 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249
Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
I Consigli di Classe procederanno all’ammissione dei candidati all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) per coloro che abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa).
L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione automatica all’Esame (D.lgs n. 62/2017). Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’art 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (la prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.)
d) la frequenza, con esito positivo nell’impegno, dei percorsi di recupero attivati in corso d’anno dalla scuola (Rif. Collegio Docenti Unitario del 25.01.2018, punto n. 5) in caso di insufficienze plurime.
e) L’ammissione dell’alunno all’Esame di Stato potrà essere disposta dal Consiglio di Classe anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Tuttavia, nella eventualità di un’ammissione comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento dei traguardi di competenza, il Consiglio di Classe trasmetterà alla famiglia la motivazione della scelta operata.
L’esito del percorso di ciascun alunno (giudizio di Ammissione), contenuto nella scheda di valutazione, sarà accompagnato dalla descrizione sintetica del LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE dell’alunno.

Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’anticipazione del voto finale, che sarà conseguito solo al termine dell’esame di Stato.

Il giudizio di idoneità

Il voto di ammissione all’Esame sarà espresso dal Consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio Unitario dei docenti (Rif. Art.6, comma 5, art. 8 D.lgs. 62/2017 D.M. 741/2017 e C.M. 1865/2017).
Con riferimento ad alunni che abbiano ripetuto una o più classi nel corso della scuola secondaria di 1° grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo.
Con riguardo a casi di alunni che abbiano frequentato parzialmente la scuola secondaria di 1° grado presso l’IC “ Maria Piazzoli” di Ranica (BG), si procederà come segue:
non verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati totalmente all’estero; verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati in Italia in scuole del circuito
pubblico statale e paritario, ove le relative informazioni siano disponibili o comunque sopraggiungano entro la data del 31 maggio dell’anno relativo alla classe terza (scheda di valutazione in originale esibita dalla famiglia).
In assenza di tali informazioni il giudizio del Consiglio di Classe si formulerà sulla base dei dati a disposizione relativi al periodo di frequenza dell’alunno presso l’I.C. di Ranica (BG).
Il giudizio di idoneità risulterà dai due criteri a seguire:
1) dalla media ponderata triennale dei voti, secondo criteri deliberati dal Collegio Docenti Unitario
2) al fine di valorizzare il percorso formativo complessivo dell’alunno, il Consiglio di Classe potrà decidere a maggioranza di arrotondare la media ottenuta per il voto di idoneità all’unità successiva. Il giudizio di idoneità, dunque, non sarà una mera media matematica, ma risulterà anche dalla  valutazione del percorso personale dell’alunno, considerati i suoi progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, nonché le Competenze di cittadinanza (solidarietà, rispetto delle regole, partecipazione)

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E   DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA (AIRC)

La Valutazione dell’IRC resta principalmente disciplinata dall’art. 309 comma 4 del Testo Unico del Decreto legislativo 297 del 1994. In esso si precisa come, in luogo di voti ed esami, debba essere redatta, a cura del docente, una nota speciale da consegnare alle famiglie unitamente alla scheda di valutazione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento ed il profitto che ne trae e che ne consegue. Nel DPR 122/2009 si ribadisce ulteriormente quanto affermato nel Testo Unico.
I docenti incaricati della materia alternativa devono svolgere una attività didattica con contenuti disciplinari definiti all’interno di un progetto di Istituto, condiviso con le famiglie all’atto dell’iscrizione al percorso scolastico o comunque ad inizio anno.

La valutazione risponde ai criteri indicati di seguito:

GIUDIZIO

DESCRITTORI

OTTIMO

Conseguimento completo, sicuro degli obiettivi disciplinari
Metodo di lavoro approfondito e personale
Partecipazione costantemente adeguata
Partecipazione costante e adeguata

DISTINTO

Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari
Partecipazione adeguata

BUONO

Conseguimento completo degli obiettivi disciplinari
Partecipazione abbastanza adeguata

DISCRETO

Conseguimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Partecipazione talvolta adeguata

SUFFICIENTE

Conseguimento essenziale degli obiettivi disciplinari
Partecipazione poco adeguata

INSUFFICIENTE

Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari
Partecipazione non costante e significativa per l’apprendimento

L’obiettivo ispiratore della valutazione del comportamento è coerente con l’acquisizione delle competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Le suddette competenze, infatti, riguardano quelle forme di comportamento che consentono all’individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento “La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

Nel citato art. 7 si stabilisce che la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, per accertata responsabilità personale nell’assunzione dei comportamenti individuati nei commi 9 e 9 bis dell’art. 4 del DPR 249/1998, (Statuto degli studenti e delle studentesse) per i quali sono previsti provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, o per violazione dei doveri inerenti alla frequenza ed alla partecipazione scolastica, o per la violazione del rispetto del personale della scuola e degli altri alunni, o per comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola (ambienti ed arredi).

La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è formulata con un giudizio discorsivo dal team pedagogico ed è riportato nel documento di  valutazione.

Nella Scuola Secondaria di primo grado è espressa con un voto numerico in decimi, illustrato con specifica nota esplicativa  e riportato in lettere nel documento da trasmettere alle famiglie.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione all’anno successivo o all’ Esami di Stato conclusivo del primo ciclo.

Al fine di ottenere omogeneità nella valutazione e di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola, il voto del comportamento è attribuito  secondo i criteri riportati nelle griglie seguenti:

Voto

Nota esplicativa

10

Costantemente adeguato

9

Adeguato

8

Abbastanza adeguato

7

Talvolta adeguato

6

Poco adeguato

DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE  DI  CONVIVENZA

25%

1 Assume un atteggiamento corretto ed educato verso compagni ed insegnanti
2 Riconosce e rispetta il ruolo degli adulti
3 Alza la mano e aspetta il proprio turno
4 Si comporta correttamente nei momenti destrutturati della giornata scolastica
5 Rispetta l’ambiente scolastico e la sua organizzazione

COMPORTAMENTO SOCIALE RISPETTO AL COMPITO

25%

1 Arriva in orario
2 Porta il materiale
3 Utilizza le attrezzature in modo corretto (proprie ed altrui)
4 Svolge incarichi e compiti in modo costante
5 Riordina l’aula al termine del lavoro

PARTECIPAZIONE

25%

1 Assume un atteggiamento propositivo verso le attività
2 Partecipa a tutte le attività proposte
3 Interviene con pertinenza
4 Esprime il proprio punto di vista in modo costruttivo
5 Propone iniziative personali di approfondimento

ATTENZIONE

25%

1 Presta attenzione durante le attività
2 Ascolta l’adulto educatore per tempi adeguati
3 Utilizza il tempo in modo funzionale al lavoro
4 Si concentra e utilizza strategie per favorire la concentrazione
5 Segue le indicazioni e le procedure fornite dagli insegnanti

 N.B. = Nell’attribuzione del voto di comportamento si arrotonda  per eccesso per voti    uguali  o maggiori  di  0,5

Voto
100%

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (BES)

 L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di certificazioni di disabilità. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di attenzione speciale per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei bisogni educativi speciali.

Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto alla redazione annuale di un documento di programmazione (PEI o PDP) che espliciti il piano di personalizzazione delineato per ciascuno di essi dall’organo competente: il Consiglio di Classe o il team pedagogico. Per gli alunni con disabilità questo piano prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed è prescritto dalla Legge 104/1992, art. 13 e dal DPR 24/02/1994, art. 4. La responsabilità di questo atto è condivisa tra la Scuola e i Servizi. Per gli alunni DSA (disturbi specifici di apprendimento) e per gli altri BES. viene elaborato il PDP (Piano Didattico Personalizzato), uno strumento di lavoro previsto dalla Legge 170 del 2010 e dal DM 5669 del 2011. Il PDP è  di piena  competenza della  scuola che  può (non  deve) chiedere  la collaborazione di specialisti e altri soggetti esterni. L’art. 6 del DM del 12/07/2011 (Prot. n. 5669), stabilisce che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici enunciati nel medesimo decreto.

Si devono, pertanto, adottare modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure (compensative e dispensative) che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari (per una lettura completa degli interventi educativi da attuare in ambito scolastico a tale riguardo sono da considerare, inoltre, le Ordinanze e le Circolari annuali sugli esami, nonché il regolamento delle prove INVALSI).

In merito agli alunni con BES, non disabili e non DSA, la CM n. 8/2013 afferma in modo esplicito che tra gli scopi del PDP c’è anche quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti, ribadendo che questi ultimi possono essere adattati e personalizzati.

La valutazione è in generale correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi né quantitativi. Nel caso di alunni con disabilità, la valutazione in itinere delle esperienze realizzate dall’alunno è compito degli insegnanti curricolari, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno. In ogni caso, la scelta riguardante la tipologia della verifica viene esplicitata ed illustrata nel PEI o nel PDP.

IL REGISTRO ELETTRONICO

Il registro elettronico è uno strumento multimediale che riproduce nel minimo dettaglio i tradizionali registri cartacei, ma che può essere consultato, in apposita sezione dedicata alle famiglie, in modalità on-line, previa registrazione e assegnazione di password riservata, che garantisce la privacy.

Le famiglie vengono, in tal modo, informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio.

Utilizzando la rete Internet, la scuola aggiorna costantemente i genitori circa l’andamento scolastico dei propri figli, garantendo così la trasparenza, l’equità e la tempestività dell’azione didattico-educativa, in base anche al Patto Formativo (Patto Educativo di Corresponsabilità) stipulato tra scuola e famiglia, secondo il DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007.

PATTO EDUCATIVO INFANZIA  2022-2023

PATTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA

PATTO EDUCATIVO SECONDARIA A.S. 2022 - 2023

Nel nostro Istituto è stato introdotto l’utilizzo del registro elettronico dall’a.s. 2013/2014 (con modello Spaggiari) per la scuola Primaria e Secondaria I grado; dall’a.s. 2016/2017 (come indicato nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Istituto con delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 12.05.2016 e n. 80 del 15.06.2016, poi pubblicato sul sito della scuola) l’utilizzo è stato esteso anche alla scuola dell’Infanzia che, nel mese di settembre 2016, ha effettuato un corso di aggiornamento curato dall’Animatore Digitale dell’Istituto. Nel registro elettronico è stato inserita una sezione per gli alunni diversamente abili personalizzata con voci e sezioni specifiche.

Dall'anno scolastico 2022-2023 è in uso il Registro elettronico ARGO ScuolaNext

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